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NWSE Srl

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Secondo Platone, "conoscere" è "ricordare". Spesso i ricordi si tramutano in nostalgia. Nostalgia è una parola formata dal prefisso nostos, che vuol dire "ritorno" e dal suffisso algìa, ovvero "voce". Si tratta, quindi, di una designazione istituita per definire una patologia, una malattia che colpiva, spesso, i soldati svizzeri, quando questi venivano destinati presso guarnigioni straniere. E poi, in seguito, da patologia, con il passare delle epoche, è stata trasformata in un sentimento. Ma va comunque ricordato come l'origine della nostalgia moderna e della parola "nostalgia" sia un'origine medica, clinica. Infatti, per due secoli circa, fino ai primi anni dell'Ottocento, la nostalgia è stata studiata come malattia. Diciamo che è nostalgico anche l'eroe classico del nostos, del mito del ritorno, per antonomasia, ovvero Ulisse.

Nostalgia è quel sentimento che noi, di NWSE, vogliamo che proviate ogni qualvolta ...... tornate a casa ........

Spedizione Moto / 4x4             

 I L   T R A S P O R T O   M A R I T T I M O                                                        

 

CFR = Cost and Freight – Costo e nolo

Nel termine "COSTO E NOLO" il venditore adempie l'obbligo di consegna, come nella precedente clausola FOB, nel momento in cui la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta a fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore dal momento in cui la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco. Nel termine CFR lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore. Questo termine può essere usato solo nel caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante (ad esempio trasporto containerizzato), l'uso del termine CPT (trasporto pagato fino a…) risulterebbe più appropriato.

BILL OF LADING

La polizza di carico ( Bill of lading, abbreviato B/L) è un documento "rappresentativo" di merce caricata su di una determinata nave (ship) in forza di un contratto di noleggio o di un contratto di trasporto. Il termine rappresentativo significa che il (legittimo) possessore del documento ha diritto di farsi consegnare la merce all'arrivo. È solitamente un documento "all'ordine" che si trasferisce mediante girata "endorsement" (proprio come un assegno).Questa caratteristica consente di trasferire una o più volte la proprietà della merce durante il viaggio e fino all'arrivo a destinazione.

La polizza di carico deve indicare:

  • il caricatore (forwarder)
  • il nome della nave
  • il porto d'imbarco (loading)
  • il porto di sbarco (unloading)
  • la data prevista di partenza (sailing date)
  • il nome e la firma del vettore (carrier)
  • la descrizione della merce così come indicata dal caricatore (clausola "said to contain"), il suo valore e le condizioni di resa secondo l'incoterms (FOB, CIF, C&F, ecc,)
  • l'annotazione di merce "a bordo" (on board) datata e firmata dal capitano (master) della nave.

Quest'ultima annotazione è particolarmente importante perché senza di essa il documento rimane una semplice ricevuta e non acquista la caratteristica di rappresentativo di merce liberamente trasferibile (negoziabile). Per le ragioni più sotto specificate la B/L deve inoltre indicare il numero degli originali emessi. La B/L deve inoltre essere "pulita" (clean), non contenere cioè indicazioni pregiudiziali per lo stato della merce ed il suo trasporto come ad esempio: contenitori o imballaggi usati o danneggiati, presenza di ruggine o inquinanti, sigilli rotti, caricamento sopra coperta (on deck), ecc.

Infine la B/L liberamente negoziabile non deve:

  • essere stata emessa in forza di un contratto di spedizioni (charter party) ma solo di un contratto di trasporto "port to port"
  • essere emessa da uno spedizioniere (forwarding agent) a meno che lo stesso non operi anche in qualità di vettore (as carrier).

Allo scopo di evitare che un eventuale smarrimento del documento causi l'impossibilità di consegna della merce nel porto di arrivo la B/L viene emessa in più originali (solitamente tre) ad un unico effetto: una volta utilizzato un originale i restanti sono privi di efficacia. Chi vuole essere certo di vedersi consegnare la merce deve quindi avere in mano il "gioco completo" (full set) della B/L.

ASSICURAZIONE

Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite  alla  merce,  può  dare  mandato  allo  spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello spedizioniere. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale  copertura,  sempre  che  richiesta,  viene  stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso lo spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello spedizioniere da parte dell'assicuratore. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da  parte del  Mandante  a  fronte di  corrispettivo  da pattuirsi ad hoc.

CAUSE di FORZA MAGGIORE

Lo spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati   da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge , e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a  titolo esemplificativo ma  non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario  o  di  chiunque  altro  vanti  un  interesse  nella spedizione,   dell'Amministrazione   dello   Stato,   doganale   o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.

LO SPEDIZIONIERE MARITTIMO

Vediamo in dettaglio che cosa fa uno spedizioniere marittimo:

S’incarica dell’espletamento di  tutte le  formalità doganali prescritte.

Esegue le operazioni d’imbarco/sbarco e di controllo sottobordo  nave,  nonché di predisposizione della documentazione necessaria (polizze di carico, ecc).

Mantiene i contatti con la Compagnia di Navigazione per essere costantemente a conoscenza della posizione della nave prevista per l’imbarco e potere quindi procedere all’avvio della merce al porto in tempo utile.

Invia alla clientela un ‘’Avviso di spedizione ‘’ comunicando tutti  i  dettagli  dell’imbarco  il  giorno  stesso  in  cui  questo avviene. Trasmette  immediatamente  (lo  stesso  giorno  del ricevimento)  tutta  la documentazione  rappresentativa  della merce al cliente , incaricandosi dove richiesto , di curarne l’eventuale negoziazione in banca.

Mantiene i contatti a destino per comunicare la data esatta in cui la merce è stata sbarcata e posta a disposizione del destinatario per il ritiro. Compila una “cartellina” con tutti i dati della spedizione. All’interno vi tiene tutti i documenti necessari.

Lo SPEDIZIONIERE tutela gli interessi del  proprietario della merce nel “rapporto” con il proprietario della nave che è invece l’ARMATORE, rappresentato nel porto dall’AGENTE MARITTIMO.

GESTIONE di una SPEDIZIONE

Per coordinare al meglio una spedizione di merce, non basta avere gli strumenti operativi (un magazzino, una rete di camioncini  per  curare  la  distribuzione  ed  i  ritiri  di  merce, accordi con gli auto–trasportatori per i “posizionamenti” dei container,  contratti  con  le  Compagnie  di  Navigazione  per quanto  riguarda  i  “noli  marittimi”,  rappresentanti  nei  Paesi esteri per seguire quanto succede al di là dal mare): bisogna essere in  grado di  preparare delle  tariffe, da  sottoporre alla clientela in base alle esigenze che vengono prospettate.

ASSICURAZIONE della MERCE

Una prima netta distinzione va fatta: una cosa è l’assicurazione della merce ed altra è l’assicurazione del trasporto. L’assicurazione, dunque, può essere di diversi tipi, coprire rischi differenti, rimborsare somme più o meno alte. Nel momento in cui chi esporta decide di vendere merce con condizioni di pagamento dilazionate nel tempo, può assicurare il credito. Garantirsi, insomma, che il suo lavoro e la sua merce sarà pagata. In questo caso non si parla di danni, di mancanze, di perdita. Eppure siamo in presenza di un contratto di assicurazione con emissione di una relativa polizza assicurativa. Oppure, chi importa può assicurare la consegna della merce: se, dopo averla pagata, la merce non dovesse arrivargli, magari perdersi, forse rompersi o quant’altro, lui potrà, se non altro, recuperare la somma pagata. Quindi, non basta  semplicisticamente  parlare di “assicurazione” ma va specificato cosa, come, quanto!

ASSICURAZIONE del TRASPORTO

Un errore in cui incorrono in tanti è quello di pensare che affidando il trasporto ad un qualche vettore, questi, in caso di danno, debba rimborsarne il valore. Il rimborso del valore lo si ottiene solo se si è sottoscritta una POLIZZA ASSICURATIVA ALL  RISKS  (quella  del  punto precedente). Altrimenti in caso di danno, il diritto al rimborso non sarà MAI pari al valore della merce, ma soggetto a LIMITAZIONI legate, per lo più, al peso. E non solo: le limitazioni sono diverse a seconda della tipologia del trasporto. Una merce danneggiata durante un trasporto terrestre ha diritto al rimborso di una somma totalmente diversa da quella che spetta in caso di danno durante il trasporto marittimo, o quello aereo oppure ferroviario.

INTERNET

Con l’avvento di INTERNET è cambiato anche il modo di gestire e controllare la spedizione. Oggi, infatti, è possibile effettuare tutta una serie di operazioni legate al trasporto senza bisogno di telefonare né di muoversi da casa o dall’ufficio, consultando il sito : www.marinetraffic.com avendo sempre ben presente la posizione della nave o del contenitore.

 COSTI INCLUSI :                                                 

E’ molto importante essere a conoscenza di che cosa è incluso nella spedizione e quali sono i costi che il cliente dovrà pagare a destino.

Tutte le spedizioni trattate da NWSE, sono da considerarsi CFR, cioè “COST & FREIGHT“.                                            

Questo termine comprende :

  • IL NOLO ( Freight ) il trasporto da un PORTO a un altro.
  • THC ( Terminal Handling Charges ) le spese di carico a bordo della nave del container
  • Posizionamento per merce IMO
  • Isps - Dem (Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali )
  • Operazioni Doganalele in Export
  • Apertura carnet de Passage en Douane / ATA
  • BAF e CAF (Variazioni costo carburante e cambio al paese di destino )
  • Alzata e Pulizia contenitore
  • Surcharge Aden Gulf e Surcharge Suez Canal
  • Emissione del Bill of Lading B/L ( Polizza di Carico )
  • Stivaggio

 COSTI  NON INCLUSI :        

La gestione delle spese a destino, purtroppo non sono mai quantificabili perchè dipendono non solo dal modo di lavorare degli agenti locali e dalla loro professionalità, ma dalle condizioni delle dogane locali, dal cambio e dalle procedure interne. NWSE si avvale sempre di corrispondenti segnalati dagli spedizionieri e in vari paesi già collaudati, nonostante questo, le variabili sono così diverse da escludere i costi a destino

  • THC ( Terminal Handling Charges )a destino
  • Scarico contenitore dalla nave
  • Posizionamento in banchina
  • Operazioni doganali al porto di destino
  • Deposito dopo la franchigia
  • Gestione Pratica merce pericolosa
  • Gestione Carnet de Passage en Douane / ATA
  • Soste e deposito prima della partenza del contenitore
  • Magazzinaggio
  • Stivaggio
  • Eventuale posizionamento in luogo diverso per carico / scarico
  • Eventuali variazioni dovute ad aumenti o fluttuazione del dollaro

 

RESPONSABILITA’ RELATIVE AL TRASPORTO DI VEICOLI VIA NAVE O AEREO

L’agenzia organizzatrice del raid, per quanto concerne il trasporto dei veicoli di proprietà del partecipante, agisce quale mandataria e intermediaria con la compagnia che effettua il trasporto via nave o aereo, la responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da ritardo, perdita del carico, danneggiamento, salvataggio in mare, ed ogni altro fattore che possa determinare un danno al proprietario del veicolo, non potrà superare quanto previsto dalle condizioni di contratto di spedizione del vettore (Bill of Lading o Air Way Bill), dalle norme internazionali, dai codici di navigazione. L’assicurazione del carico è facoltativa e va richiesta in modo specifico dal cliente prima dell’emissione dei documenti di trasporto.

IL PARTECIPANTE HA L’OBBLIGO DI PRENDERE ATTO ED ACCETTARE LE NORME RIPORTATE RELATIVE AL TRASPORTO DEL VEICOLO.

 

 

IMMAGINI DI UNA SPEDIZIONE :